|
04.02.2009 - Cassazione: Piu' privacy sui test Aids
ROMA - Forte richiamo della Cassazione agli ospedali che non solo devono fare di più per tutelare la privacy dei pazienti affetti da Aids - evitando, ad esempio, che le loro cartelle cliniche contenenti pure i dati sulle abitudini sessuali siano alla portata di tutti - ma devono anche astenersi dal sottoporre al test anti-Hiv le persone che non danno il consenso all'analisi, compreso il caso in cui ci sia la "necessità clinica".
La Suprema Corte, infatti (sentenza 2468), ha accolto il ricorso - per violazione della riservatezza - di un paziente omosessuale sieropositivo che aveva chiesto, senza ottenerli, 500 mila euro di risarcimento all'ospedale umbro dove era stato ricoverato per febbre alta e calo di globuli bianchi. Dopo il 'no' della Corte di Appello di Perugia al risarcimento, adesso la causa sarà decisa dalla Corte di Appello di Roma che dovrà accogliere le richieste del paziente 'non rispettato'. All'uomo era stato fatto il prelievo per il test anti-Hiv senza il preventivo consenso. L'esito positivo del test era stato annotato nella cartella clinica insieme a dati sensibili "non rilevanti", come la sua omosessualità, e la cartella era stata lasciata in un luogo non protetto. Tant'é che la madre del paziente aveva appreso la verità sul figlio leggendo la cartella 'depositata' sul termosifone della 'sala infermieri'. Tra le conseguenze della diffusione della notizia, l'uomo - che era un commerciante - aveva dovuto chiudere la sua attività.
Senza successo, in Cassazione, l'ospedale ha sostenuto di aver agito nell' interesse del malato e che il test senza consenso si era reso necessario per curarlo tempestivamente. Inoltre, secondo il nosocomio l'anonimato del test è previsto solo per le indagini epidemiologiche. I supremi giudici hanno replicato che anche in caso di necessità clinica "il paziente deve essere informato del trattamento cui lo si vuole sottoporre ed ha il diritto di dare o di negare il suo consenso, in tutti i casi in cui sia in grado di decidere liberamente e consapevolmente". Quanto alla privacy violata, la Cassazione osserva che se è vero che l'anonimato è previsto solo per le indagini epidemiologiche, ciò "non consente tuttavia di escludere che anche per le indagini cliniche debba essere rispettata quanto meno la riservatezza del paziente, adottando tutte le misure per evitare che l'esito del test e i dati sensibili siano conoscibili anche al di fuori della cerchia del personale medico e infermieristico adibito alla cura".
Fonte: Ansa
|
|